“MO.SI.F. MOVIMENTI SICILIANISTI FEDERATI“
Art. 1) DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA
In data 11 dicembre 2004, in Catania, Corso Italia n. 298, presso lo Studio Sgroi Santagati, viene costituita l’associazione politico-culturale denominata “Rinascita Siciliana - MO.SI.F. Movimenti Sicilianisti Federati “. Essa è una libera associazione di fatto, senza scopo di lucro, con durata fissata in anni cinquanta dalla sua costituzione e fino al 31 dicembre 2055, fatte salve le cause di scioglimento previste dalla legge. La durata potrà essere prorogata, una o più volte, dall’assemblea generale dei soci fondatori convocata ad hoc prima della scadenza o dopo e, ogni volta, per il tempo che sarà stabilito nella relativa delibera.
Essa è regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, dalle altre disposizioni legislative in materia e da quelle del presente Statuto.
Art. 2) SEDE
L’associazione ha la sua sede legale in Catania, Corso Italia n. 298, con ulteriori sedi di rappresentanza in Palermo e Messina; il Comitato Esecutivo Centrale potrà deliberare l’istituzione di altre sedi secondarie.
L’associazione avrà articolazioni territoriali in Sicilia, in altre regioni d’Italia e anche all’Estero. L’associazione potrà variare la sua sede legale con semplice provvedimento del Comitato Esecutivo Centrale, purchè essa sede rimanga nell’ambito della regione siciliana.
Art. 3) EMBLEMA
L’emblema dell’associazione, comune patrimonio della stessa, è costituito da: una Triscele colorata su un campo diviso in tre settori rispettivamente di colore giallo, rosso e bleu racchiusi in una doppia circonferenza; nel settore circolare compreso tra le due circonferenze sono scritte le parole “RINASCITA SICILIANA” e l’acronimo “MO.SI.F.”.
Esso emblema potrà essere modificato con delibera adottata dal Comitato Esecutivo Centrale all’unanimità dei presenti.
Il relativo disegno viene accluso al presente atto per farne parte integrante (allegato n. 1).
Art. 4) PRINCIPI E FINALITA’
L’associazione ha, quale scopo primario e fondamentale, quello di promuovere la rinascita culturale, sociale, politica ed economica della Sicilia e dei Siciliani favorendo una maggiore interazione fra la politica ed il Popolo Siciliano ed esaltando l’immagine della regione Sicilia nel contesto nazionale, europeo e mondiale.
Questa associazione intende, pertanto, rappresentare un momento di sintesi tra la politica, il territorio ed i Siciliani, nel rispetto delle singole individualità ed al tempo stesso incentivando il dialogo fra tutte le forze democratiche, le associazioni politiche, professionali, culturali, di volontariato e i singoli cittadini che intendono dare il proprio fattivo contributo alla crescita ed il rilancio della regione siciliana.
In questa ottica, l’associazione si propone:
- come momento di aggregazione di tutte le forze sicilianiste, autonomiste, indipendentiste e federaliste, quale che sia la loro consistenza numerica;
- come movimento d’opinione a difesa dell’autonomia del Popolo Siciliano e, se e quando ciò dovesse manifestarsi necessario, della sua aspirazione alla autodeterminazione;
- come strenuo difensore delle tradizioni, della storia, della cultura e dell’etnia del Popolo Siciliano;
- come strumento di mediazione tra le esigenze del Popolo Siciliano e le diverse esigenze degli altri popoli rivieraschi del bacino del Mediterraneo, nella consapevolezza della unicità della posizione geografica della Sicilia, vera e propria cerniera tra la Mittel Europa ed il Magreb, fra la cultura araba e quella europea, fra mondo greco e mondo romano, tra mondo cattolico e mondo islamico, tra mondo ebraico e mondo islamico;
- come fonte di studio dei singoli problemi dei Siciliani (specie quelli concernenti le categorie più deboli e più esposte del Popolo Siciliano) e di ricerca delle relative soluzioni da proporre ai governi comunali, regionale e nazionale allo scopo di tutelare, con azioni concrete, i diritti del Popolo Siciliano;
- come fermo oppositore del centralismo statale, nella consapevolezza che esso è un potente alleato dei partiti nazionali ed il più concreto limite all’autonomia siciliana ed alla stessa libertà del Popolo Siciliano;
- come assertore della necessità di trovare finalmente una soluzione al notevole divario tra l’economia protetta del nord e quella derelitta del Meridione d’Italia, nella consapevolezza che la questione meridionale è tuttora questione irrisolta e che lo sviluppo economico della Sicilia dipende dalla capacità dei suoi politici di affrancarsi dalla servile sudditanza dalle centrali romane e milanesi dei propri partiti di appartenenza, dalla capacità dei politici locali di superare la frizione fra centralismo regionale e dinamismo locale, dalla capacità di capire che le risorse regionali sono certamente sufficienti a sopperire alle esigenze del Popolo Siciliano sol che questo se ne riappropri per poi gestirle, in proprio ed in piena autonomia, in attuazione di un unico progetto che si sviluppa in dieci diversi capitoli:
a) incentivazione della ricerca scientifica (tecnologie avanzate, tradizionali e innovative);
b) adeguato sfruttamento beni culturali e turismo di qualità;
c) razionalizzazione delle politiche agricole e della pesca;
d) potenziamento di trasporti e comunicazioni (viabilità, porti, aeroporti, aree metropolitane);
e) potenziamento della sanità e dell’assistenza sociale;
f) incremento dell’attenzione nei riguardi dei settori trainanti della produttività, mediante il riassetto delle strutture e delle infrastrutture, del credito e del risparmio;
g) maggiore cura del territorio, dell’ambiente e del settore energia;
h) riordino della imprenditoria pubblica ed incentivazione dell’impresa privata (industria, commercio interno e con l’estero, artigianato);
i) riforma della pubblica amministrazione e delle autonomie locali.
l) riforma della pubblica istruzione, anche attraverso il potenziamento dei sistemi di formazione professionale, delle politiche giovanili e della politica del lavoro.
L’associazione vuole diffondere tra i Siciliani il culto di una Sicilia protagonista della vera sfida europea, cioè di quella sfida che mira a creare un equilibrio concreto fra aree altamente qualificate e zone depresse che costituiscono vere e proprie sacche di disoccupazione e di sottoccupazione; di quella sfida europea che mira ad eliminare, in tempi brevi, le smagliature dell’intera rete infrastrutturale del Mezzogiorno e della Sicilia in particolare, per fare sì che quest’ultima diventi protagonista nella difficile opera di integrazione dei paesi rivieraschi, centro di servizi finanziari, zona franca, garante di stabilità in tutta l’area mediterranea e strenua assertrice del concetto di Partenariato Euromediterraneo attraverso, fra l’altro, la promozione e l’incentivazione della cooperazione transnazionale fra le imprese ed una riequilibrante inversione dei percorsi finanziari in atto orientati e sbilanciati verso Est.
L’associazione intende adoprarsi perché la Sicilia si renda protagonista del processo di “risveglio mediterraneo” esaltando le diversità e le complementarietà dei vari paesi rivieraschi del mare nostrum: e ciò, nella piena consapevolezza di essere parte avanzata di una Europa unita ma, al tempo stesso, terra protesa ed aperta verso il Sud; area di dialogo e di pacifici scambi, mediatrice storica tra le diverse culture presenti nel bacino del Mediterraneo, protagonista nella creazione di una nuova civiltà mediterranea ricca di variegate tradizioni ed orgogliosa delle sue diversità.
L’associazione, per il raggiungimento dei sui fini, intende inoltre promuovere il rinnovamento della politica regionale attraverso:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di filmati e documentari, concerti, lezioni di lingua siciliana, corsi di musica per bambini a partire dai tre anni, per ragazzi e per adulti, incontri di musicoterapia e lezioni di yoga, spettacoli teatrali, corsi di storia della Sicilia, promozione di premi letterari, etc.;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, operatori turistici, corsi di perfezionamento in musico-terapia, istituzioni di gruppo e ricerca, corsi di formazione politico-culturale, storia dei partiti e movimenti sindacali (diretti soprattutto agli studenti ed ai giovani lavoratori), promozione e sviluppo di attività artistiche e sportive, corsi universitari e post universitari;
- attività editoriali: pubblicazione di bollettini informativi sull’attività dell’associazione, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, degli studi e delle ricerche compiute; di libri, riviste, trasmissione di notiziari radiofonici, televisivi e telematici; promozione di ricerche, inchieste e sondaggi d’opinione;
- e tutte quelle altre attività tendenti alla affermazione dei principi di autonomia e di legalità, all’affermazione del valore della vita umana, all’affermazione della pace tra i popoli, alla difesa delle culture etniche, alla tutela della salute psico-fisica e della sicurezza sul lavoro, alla valorizzazione ed alla tutela dell’ambiente, al sostegno e alla tutela dei minori e degli anziani, alla tutela delle sacrosante esigenze dei disabili e dei portatori di handicap, alla tutela dei principi di libertà di informazione e di religione, alla affermazione delle pari opportunità e della completa equiparazione uomo-donna in ogni campo.
Altro scopo dell’associazione, e tra i più importanti, è la affermazione e la tutela del legame inscindibile tra i Siciliani residenti in Sicilia ed i Siciliani che vivono e lavorano fuori dalla loro terra, tutti ugualmente consapevoli ed orgogliosi di essere parte integrante del Popolo Siciliano; in tale ottica, l’associazione si proclama orgogliosa di abbracciare tutti i Siciliani emigrati alla ricerca di lavoro e si impegna a favorire il rientro di chiunque di loro voglia rientrare in Sicilia.
ART. 5) TUTELA DEL CITTADINO
L’associazione attribuisce particolare importanza alla tutela del cittadino nei confronti di eventuali abusi da parte della Pubblica Amministrazione. Pertanto, l’associazione pone fra le proprie finalità fondamentali quella di potenziare il ruolo del difensore civico. A tal fine, promuoverà l’istituzione di “sportelli di ascolto del cittadino” ed ogni altra iniziativa idonea ad affermare il culto della legalità nella regione siciliana, a formare buoni ed onesti amministratori della Cosa Pubblica ed a formare buoni ed onesti cittadini.
ART. 6) VALORIZZAZIONE DEL MERITO
L’associazione attribuisce grande valore alla professionalità ed all’impegno sociale dell’individuo; e pertanto, si dichiara strenuo difensore del principio di affermazione della meritocrazia sulle logiche nepotistiche e clientelari.
ART. 7) ADESIONI
Possono aderire all’associazione tutti coloro che, di specchiata moralità, dichiarano di essere interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali di essa e di condividerne lo spirito e gli ideali, e ciò indipendentemente dalle convinzioni ideologiche, dalle confessioni religiose, dal sesso e dalla razza, comunque di sicura moralità.
I soci si divideranno in:
fondatori: coloro che hanno promosso l’iniziativa e che intervengono nell’atto costitutivo; nonché coloro che, facendone richiesta al Consiglio di Presidenza, saranno da questo ammessi a sottoscrivere l’atto costitutivo e l’allegato statuto entro il 31.03.2009.
ordinari: coloro che si impegnano, parimenti ai fondatori, a sostenere l’attività associativa ed a versare quei contributi che verranno stabiliti dal Comitato Esecutivo Centrale;
onorari: coloro che vengono eletti, collegialmente ed all’unanimità, dal Comitato Esecutivo Centrale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, vincolante se negativo, su proposta avanzata al predetto Comitato o da qualsiasi altro organo statutario. Essi hanno diritto di partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto, non sono tenuti al versamento delle quote sociali, ma possono contribuire economicamente al mantenimento dell’Associazione e sostenere la stessa con l’apporto del loro operato personale. Solo i Presidenti Onorari avranno diritto di voto.
Possono associarsi coloro i quali abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Possono federarsi, altresì, persone giuridiche, enti, ordini professionali, associazioni culturali e di categoria, nonché altri organismi collettivi, quali circoli, movimenti, gruppi, i quali parteciperanno alla vita e all’attività dell’associazione per il tramite dei propri legali rappresentanti pro-tempore, con gli stessi diritti e obblighi degli altri soci ordinari.
I loro rappresentanti potranno essere cooptati negli organismi territorialmente rappresentativi in relazione alla dimensione territoriale del soggetto rappresentato.
L’adesione implica l’accettazione incondizionata e senza riserve del presente statuto.
Gli associati non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre al versamento delle rispettive quote associative.
Il patrimonio iniziale è costituito dalla quota di conferimento che verrà determinata dall’Assemblea dei Soci Fondatori.
ART. 8) NATURA FEDERATIVA
L’associazione nasce dall’incontro di partiti, movimenti, gruppi, associazioni, circoli e persone fisiche, tutti rappresentanti in genere della realtà sana e vitale del contesto politico, economico e sociale siciliano, che a vario titolo intervengono nel presente atto per dare vita all’iniziativa.
Per il raggiungimento, pertanto, dei propri fini, l’associazione potrà federarsi e confederarsi con altri soggetti così costituendo un’aggregazione omogenea e stabilmente organizzata onde rappresentare al meglio gli interessi della società civile siciliana in un contesto possibilmente unitario, al fine di favorire protocolli d’intesa, accordi, alleanze o patti di unità d’azione con altri partiti, movimenti, federazioni, gruppi e associazioni.
ART. 9) DOMANDA DI ADESIONE
Chi intende aderire all’associazione deve inoltrare formale domanda al Presidente dell’associazione o direttamente al Consiglio Direttivo Centrale della stessa. Il Presidente od il Segretario porteranno copia della detta domanda alla prima riunione utile del Comitato Esecutivo Centrale per sottoporla alla sua accettazione od al suo rigetto: il Comitato si esprimerà in proposito senza obbligo di motivazione.
Accolta che sia la domanda, l’aderente è tenuto a versare la quota associativa, assumendo la qualifica di associato dalla data di versamento.
ART. 10) DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI
Gli aderenti partecipano alle attività dell’associazione in tutte le sue forme ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari a condizione di essere in regola con i contributi associativi.
Ogni socio è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti agli scopi associativi, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere assunte dagli organi direttivi.
Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti dell’associazione, al fine di non arrecare pregiudizio agli scopi o al patrimonio associativi e a tenere comportamenti ispirati al rispetto dei principi statutari e della dignità degli altri soci.
I competenti organi statutari dovranno, ove necessiti, intervenire applicando le seguenti sanzioni: richiamo verbale, diffida scritta, espulsione.
ART. 11) ESCLUSIONI
Non possono aderire all’associazione:
- gli appartenenti, i simpatizzanti ed i fiancheggiatori di associazioni segrete, associazioni di stampo, natura e cultura mafiosi e coloro che abbiano subito condanne penali in genere;
- coloro che credono, praticano o propagandano il terrorismo, la sovversione, il razzismo in qualsiasi forma e natura, l’odio di classe, il totalitarismo, l’intolleranza religiosa;
- gli iscritti ad altri movimenti, associazioni, partiti, gruppi, formazioni ed organizzazioni in genere, perseguenti scopi inconciliabili con le finalità e le linee programmatiche dell’associazione. Costoro, quand’anche avessero aderito e facessero parte dell’associazione, allorché scoperti, verranno invitati a dare le dimissioni e, in caso di loro rifiuto, dovranno essere, su iniziativa del Comitato Esecutivo Centrale, espulsi o allontanati con procedura d’urgenza con le modalità previste nel relativo provvedimento dallo stesso Comitato Esecutivo Centrale a maggioranza dei due terzi e, in ultima istanza, dal Collegio dei Probiviri, che assumerà, sempre con la maggioranza dei due terzi, la decisione inappellabile.
ART. 12) DIRITTO DI VOTO
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto (ex art. 2532 Cod. Civ.) per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, secondo le previsioni statutarie.
ART. 13) QUOTE ASSOCIATIVE - DECADENZA - DIRITTO DI VOTO - PERDITA DELLO STATO DI ASSOCIATO
Lo stato di associato si perde per mancato versamento delle quote associative per un semestre, per dimissioni o per delibera del Comitato Esecutivo Centrale e/o Collegio dei Probiviri per gravi motivi che abbiano attinenza con la vita associativa o che possano comunque ledere gli interessi o l’immagine dell’Associazione.
Le dimissioni degli associati divengono effettive dopo che ne è stata data comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione o al Consiglio Direttivo Centrale.
Solo per il primo anno la quota associativa viene stabilita dall’assemblea dei soci fondatori. Successivamente, sarà il Comitato Esecutivo Centrale a stabilire annualmente l’ammontare delle quote associative, entro il mese di novembre dell’anno in corso per l’esercizio successivo.
ART. 14) PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- beni immobili e mobili;
- contributi e ciò che viene acquistato con essi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali e occasionali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrata.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative e da eventuali contributi straordinari che saranno oggetto del bilancio di previsione che sarà redatto dal Tesoriere Regionale e verrà sottoposto, per l’approvazione, al Consiglio Direttivo Centrale (oppure al Congresso Centrale) entro il mese di aprile di ogni anno.
I singoli associati non potranno richiedere la divisione del fondo comune né, tanto meno, pretendere la restituzione della quota associativa in caso di recesso.
Le elargizioni liberali in denaro, come le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Comitato Esecutivo Centrale, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.
I proventi derivanti da attività marginali (quali potrebbero essere quelli rivenienti da esuberi di quote congressuali o dalla distribuzione di gaggets) sono inseriti in apposita voce del bilancio; il Consiglio Direttivo Centrale delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità dell’Associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 15) PUBBLICITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI SOCI
L’elenco dei soci non è segreto.
I responsabili territoriali (regionale, provinciale e comunale) del Settore Organizzazione conservano ed aggiornano i relativi registri grazie alle debite comunicazioni che si scambieranno i predetti organismi, rimanendo a carico di ogni singola struttura l’onere di tale aggiornamento.
Il Responsabile Regionale del Settore Organizzazione sarà il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n° 675 e del successivo D. Lgs. 9 maggio 1997 n° 123.
ART. 16) ESERCIZIO FINANZIARIO
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo Centrale deve ratificare il bilancio preventivo e quello consuntivo, redatto dal Tesoriere Regionale.
Detto documento verrà, quindi, sottoposto al vaglio del Collegio dei Revisori, che potrà rinviarlo al Tesoriere Regionale, con le relative osservazioni onde giungere, d’intesa, alla definitiva redazione, per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo Centrale (o del Congresso).
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Centrale (o dal Congresso) ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato dai componenti del Direttivo Centrale (o dai delegati al Congresso Centrale) in rappresentanza degli associati.
ART. 17) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:
A. LIVELLO CENTRALE
- Congresso Centrale
- Consiglio Direttivo Centrale;
- Presidente;
- Vice-presidenti;
- Il Segretario Politico;
- Consiglio di Presidenza;
- Comitato Esecutivo Centrale;
- Collegio dei Revisori;
- Collegio dei Probiviri;
- Ufficio Stampa;
- Tesoriere Regionale;
B. LIVELLO PROVINCIALE
- Consiglio Direttivo Provinciale;
- Coordinatore Provinciale;
- Comitato Esecutivo Provinciale;
- Tesoriere Provinciale;
C. LIVELLO COMUNALE
- Consiglio Direttivo Cittadino;
- Coordinatore Cittadino;
- Comitato Esecutivo Cittadino;
- Tesoriere Cittadino;
DIPARTIMENTI
- FAMIGLIA, ATTIVITA’ SOCIALI, LAVORO E IMMIGRAZIONE (occupazione, precariato, cooperazione, disagio sociale, assistenza giovani e anziani, tossicodipendenza, handicap, volontariato, sicurezza del cittadino);
- TERRITORIO (tutela, sviluppo sostenibile, trasporti, parchi e riserve, inquinamento, tutela ambiente);
- AGRICOLTURA;
- PESCA;
- MARE E DIPORTO NAUTICO (riqualificazione e valorizzazione delle coste);
- ATTIVITA’ PRODUTTIVE (artigianato, commercio, terziario, industria, lavori pubblici, credito);
- SPORT E TURISMO (attività, sviluppo, offerta turistica);
- CULTURA (istruzione, attività culturali, patrimonio storico-artistico, la cultura come risorsa);
- ENTI LOCALI E TERRITORIALI (rapporti, decentramento);
- COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA STAMPA;
- BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE (individuazione esigenze e ricerca);
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA (emergenza rifiuti, sfruttamento risorse energetiche alternative, energia);
- SANITA’;
- URBANISTICA (strumenti urbanistici, centri storici e periferie, restauro, recupero architettonico, riqualificazione, arredo urbano, viabilità, servizi);
- LEGISLATIVO, TECNICO, SCIENTIFICO (organo regionale di consulenza e di supporto, costituzione di una scuola regionale di formazione politica).
MOVIMENTO GIOVANILE E FEMMINILE
L’Ufficio di Segreteria Politica, il Coordinatore Provinciale e quello Cittadino possono istituire, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, movimenti giovanili, studenteschi e femminili nominando i relativi Coordinatori.
I suddetti movimenti saranno regolati da apposite norme o, in mancanza di esse, dai principi ispiratori e regolatori del presente statuto..
ART. 18) DURATA DELLE CARICHE
Tutti gli incarichi avranno durata triennale, sono rinnovabili e s’intendono a titolo gratuito.
ART. 19) IL CIRCOLO CITTADINO
L’unità di base dell’associazione è il singolo iscritto. Un minimo di dieci iscritti può costituire un Circolo Cittadino.
Su libera iniziativa di chiunque vi abbia interesse, quindi, possono essere costituiti, a livello locale, dei Circoli Cittadini, con una composizione minima di dieci iscritti, che eleggono tra loro, riuniti in assemblea, il Consiglio Direttivo Cittadino ed il Coordinatore Cittadino, i quali opereranno d’intesa tra loro e dovranno rendere conto agli organi superiori.
Per la costituzione di un circolo necessita proporre domanda al Comitato Esecutivo Centrale, che provvede al suo riconoscimento, momento, questo, dal quale il nuovo circolo può operare con la denominazione propria e con l’emblema dell’associazione.
Nei Comuni in cui esiste solo un Circolo Cittadino riconosciuto, l’assemblea del circolo provvede ad eleggere il Consiglio Direttivo Cittadino ed il Coordinatore Cittadino.
Per la convocazione dell’assemblea degli iscritti al Circolo Cittadino non sono richieste specifiche formalità ritenendosi necessario il raggiungimento dello scopo di comunicazione a tutti gli aventi diritto a parteciparvi a condizione che tale comunicazione intervenga in tempo utile, almeno due giorni lavorativi prima, per consentire la partecipazione e la conoscenza del relativo ordine del giorno.
La prima seduta assembleare del circolo cittadino è presieduta dal socio che ha preso l’iniziativa (o, se più di uno, dal più anziano), le successive dal Presidente del Consiglio Direttivo del Circolo, coadiuvato da un segretario designato dall’assemblea.
Dai lavori viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e controfirmato dal segretario del Circolo Cittadino, in quanto le risultanze assembleari dovranno essere conservate ed una copia del verbale dovrà essere trasmessa al Consiglio Direttivo Centrale.
Nessuno può fare parte di più di un circolo cittadino.
Le assemblee di circolo sono convocate su iniziativa del Presidente o del segretario del Circolo oppure di almeno due iscritti, se con un numero di componenti inferiore a venti; se il numero dei componenti è superiore, su iniziativa di un decimo degli iscritti al circolo.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione in prima e seconda convocazione, la quale ultima non può tenersi se non sia trascorsa almeno un’ora dalla prima e, successivamente, degli argomenti all’ordine del giorno.
Le deliberazioni dell’assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè sempre a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni contrarie alla legge ed alle previsioni statutarie possono essere impugnate entro trenta giorni dinanzi al Consiglio Direttivo Cittadino, che si pronuncerà in via definitiva.
Nel più assoluto rispetto delle norme statutarie, i circoli cittadini dispongono di autonomia funzionale, organizzativa e amministrativa, ma sono tenuti a conformare la loro attività alle linee programmatiche, alle scelte e alle finalità dell’associazione, come definite nello statuto o decise nelle deliberazioni degli organi statutari.
ART. 20) ASSEMBLEA DI CIRCOLO E ASSEMBLEA CITTADINA
Ad essa partecipano tutti gli iscritti ed è convocata nei modi e nei termini di cui al precedente art. 19; onde favorire la massima partecipazione, l’assemblea sarà tenuta preferibilmente di domenica o in giorno festivo.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione in prima e seconda convocazione e, successivamente, degli argomenti all’ordine del giorno; la riunione non può tenersi in seconda convocazione se non sia trascorsa almeno un’ora dalla prima
Essa è presieduta dal Presidente del Circolo Cittadino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente o dal segretario; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da un Presidente autonomamente eletto solo per presiedere l’assemblea.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e, in entrambi i casi, si delibererà a maggioranza assoluta dei votanti.
L’assemblea va convocata almeno una volta l’anno, quale momento fondamentale di confronto, e quando ne fa richiesta un decimo degli aventi diritto al voto.
Se in una città o paese sono stati costituiti più circoli cittadini, sarà necessario convocare almeno una volta l’anno una Assemblea Cittadina ad iniziativa del Presidente o del segretario del Circolo più anziano: il funzionamento di detta assemblea sarà regolato con modalità e con termini analoghi a quelli di cui al precedente art.19
L’assemblea cittadina, oltre a dibattere delle linee guida che dovranno informare l’attività dell’associazione a livello locale, dovrà eleggere, in relazione alle candidature presentate dai vari circoli cittadini, i componenti del Consiglio Direttivo Cittadino e, nel suo ambito, il Coordinatore Cittadino ed il Comitato Esecutivo Cittadino. Il Consiglio Direttivo Cittadino dovrà essere composto dal seguente numero massimo di membri scelti su candidature proposte dai direttivi dei vari circoli cittadini:
- 25 componenti per Comuni > 500.000 abitanti;
- 19 “ “ > 200.000 “ ;
- 15 “ “ > 100.000 “ ;
- 11 “ “ > 50.000 “ ;
- 9 “ “ > 10.000 “ ;
- 7 “ “ < 10.000 “ .
ART. 21) IL CONSIGLIO DIRETTIVO CITTADINO
E’ l’organo che, sia pure in assoluta conformità alla linea tracciata dall’Ufficio di Segreteria Politica dell’Associazione, detta le linee d’indirizzo a cui dovrà poi attenersi il Coordinatore Cittadino.
Del Consiglio Direttivo Cittadino fanno parte di diritto (a condizione che si rispetti una composizione in numero dispari) i presidenti dei vari Circoli Cittadini. Questi ultimi fanno, altresì, parte di diritto del Comitato Esecutivo Cittadino.
Ferme rimanendo le modalità di convocazione anzidette, il Consiglio Direttivo Cittadino elegge, in numero compreso fra i cinque ed i quindici membri (comunque in numero non superiore al cinquanta per cento della propria composizione), fra soggetti esterni ed interni all’organismo che abbiano presentato la propria candidatura, il Comitato Esecutivo Cittadino; elegge inoltre, nel proprio seno, il Coordinatore Cittadino ed il Vice-Coordinatore, nonché il proprio Presidente ed il Vice-Presidente.
Il detto Consiglio Direttivo Cittadino deve essere convocato in via ordinaria almeno una volta all’anno; in via straordinaria, tutte le volte che la relativa convocazione sia proposta dal suo Presidente o dal suo Segretario Cittadino o da un decimo dei suoi componenti.
In ordine ai meccanismi assembleari si fa riferimento a quanto sopra previsto per l’assemblea cittadina.
ART. 22) IL COMITATO ESECUTIVO CITTADINO
Di tale organismo fanno parte di diritto il Coordinatore Cittadino e dal Vice-Coordinatore.
E’ l’organo attuativo delle linee programmatiche locali sotto la guida e la responsabilità del Coordinatore Cittadino, che lo presiede.
Esso esprime, altresì, su indicazione del Coordinatore Cittadino, il Tesoriere Cittadino.
Per ciò che riguarda i meccanismi assembleari, si fa riferimento a quanto previsto per l’assemblea cittadina.
ART. 23) IL TESORIERE CITTADINO
A questi compete, su espressa delega del Presidente o del Segretario dell’Associazione, la responsabilità della gestione amministrativo-contabile a livello comunale: funge da Tesoriere predisponendo il bilancio consuntivo e previsionale da trasmettere entro il secondo mese successivo alla chiusura d’esercizio a livello regionale.
Ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o postali intestati all’associazione, quietanzare mandati, operare pagamenti, richiedere l’intestazione di utenze a livello locale e operare quant’altro necessita per la gestione economico-amministrativa dell’associazione.
Egli rappresenta, pertanto, nell’ambito comunale di competenza, l’associazione, su delega del Presidente, in tutte le attività economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, disponendo in ordine agli impegni di spesa e provvedendo all’assunzione ed all’esecuzione delle obbligazioni in nome e per conto dell’Associazione.
ART. 24) IL COORDINATORE CITTADINO
Egli ha la responsabilità dell’azione politico-culturale dell’associazione a livello comunale; svolgerà funzione di coordinamento fra i vari organismi a livello locale; agirà d‘intesa con l’Ufficio di Segreteria Politica dell’Associazione e con il Coordinatore Provinciale provvedendo ad organizzare quanto necessita per la crescita dell’associazione ed intervenendo nelle politiche cittadine.
Presiede il Comitato Esecutivo Cittadino e, all’occorrenza, ha. facoltà di convocare l’Assemblea Cittadina e il Consiglio Direttivo Cittadino secondo le modalità anzidette.
Può proporre al Coordinatore Provinciale, per comprovati gravi motivi e sentito il Comitato Esecutivo Cittadino, lo scioglimento di un Circolo Cittadino e/o eventuali azioni disciplinari.
ART. 26) CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
COORDINATORE PROVINCIALE
COMITATO ESECUTIVO PROVINCIALE
TESORIERE PROVINCIALE
Per tali organi vale quanto già detto, fatti i dovuti “distinguo”, per le rispettive cariche a livello comunale.
Visto l’ambito di azione sovracomunale, l’azione degli organismi provinciali non deve rappresentare una duplicazione di quella degli organismi cittadini, ma deve essere autonoma sul piano operativo sia pure nel rispetto delle più ampie linee guida dettate dall’Ufficio di Segreteria Politica dell’Associazione.
Laddove dovessero insorgere conflittualità, sarà il Consiglio Direttivo Centrale, a cui la questione dovrà essere sottoposta, a dirimerle.
ART . 27) ) IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Si compone di un minimo di sette membri e di un massimo compreso tra i quindici e i diciannove membri (a seconda della importanza della provincia), tutti eletti in occasione del Congresso Provinciale; oltre ai membri così eletti, di esso Consiglio fanno parte di diritto i Coordinatori Cittadini della provincia.
ART. 28) IL COORDINATORE PROVINCIALE
Svolge la stessa funzione del Coordinatore Cittadino, chiaramente a livello provinciale.
In più, fa parte di pieno diritto del Consiglio Direttivo Centrale.
Per gravi e comprovato motivi, può proporre al Comitato Esecutivo Provinciale lo scioglimento di un Circolo Cittadino ed eventuali azioni disciplinari, d’iniziativa o su proposta del Coordinatore Cittadino (sentito il Comitato Esecutivo Cittadino).
Può, altresì, sentito il Comitato Esecutivo Centrale, intervenire per analoghe motivazioni nei confronti dei Coordinatori Cittadini.
ART. 29) IL COMITATO ESECUTIVO PROVINCIALE
E’ l’organo che dà esecuzione alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo Provinciale. E’ presieduto dal Coordinatore Provinciale ed è composto da un massimo di sette membri.
ART. 30) CONGRESSO CENTRALE
Il Congresso Centrale costituisce il momento fondamentale di confronto, l’organo diretto ad assicurare una gestione correttamente democratica dell’associazione e vi partecipano tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale nonchè i componenti dei Consigli Direttivi Provinciali ed i soci dell’associazione che siano stati eventualmente eletti negli enti locali e nazionali. Esso deve essere convocato dal Presidente o dall’Ufficio di Segreteria, almeno una volta l’anno in via ordinaria; si riunisce in via straordinaria quando la convocazione sia ritenuta necessaria dal Presidente oppure dal Consiglio Direttivo Centrale oppure quando sia richiesta da almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti all’associazione.
L’avviso di convocazione del Congresso (così come delle varie assemblee e delle riunioni degli altri organi collegiali dell’associazione) deve indicare la data ed il luogo nei quali esso sarà celebrato. Ogni tipo di assemblea (da quella congressuale a quelle locali) può essere ordinaria o straordinaria; l’assemblea ordinaria è valida solo se regolarmente convocata e delibera validamente, a prescindere dal numero dei presenti, con la maggioranza della metà più uno degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria a prescindere dal numero dei presenti, delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
La convocazione va fatta con qualsiasi mezzo atto al raggiungimento dello scopo e con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno otto giorni prima della data dell’assemblea; solo il congresso centrale deve essere convocato almeno quindici giorni prima della data dello stesso.
Delle delibere deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Il Congresso Centrale, nella sua sovranità e in piena libertà, ha i seguenti compiti:
- eleggere il Consiglio Direttivo Centrale, il Tesoriere Regionale, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri (fermo restando che detti organi saranno eletti, per il primo triennio dall’assemblea costituente - o dei soci fondatori - in seno all’atto costitutivo);
- approvare le eventuali modifiche statutarie;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
- deliberare l’eventuale scioglimento dell’associazione.
All’apertura di ogni seduta assembleare (così come anche il Congresso) elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Per tutti gli atti assembleari, come per le relative convocazioni, verranno adottate idonee forme di pubblicità atte a garantire la piena partecipazione degli interessati e ad assicurarne la piena conoscenza.
Per quanto qui non espressamente previsto in ordine agli ulteriori meccanismi assembleari, si fa espresso riferimento a quanto sopra previsto e alla vigente normativa.
ART. 31) CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE
Il Consiglio Direttivo Centrale è composto da un massimo di quarantuno membri, eletti per la prima volta (primo triennio) dall’assemblea dei soci fondatori in seno all’atto costitutivo e successivamente dal Congresso Centrale (o ancora dall’assemblea ordinaria degli associati se il Congresso non viene celebrato) fra coloro che, essendo legittimati a parteciparvi, hanno presentato la propria candidatura.
Ne fanno, altresì, parte di diritto i soci che siano stati eventualmente eletti negli enti locali, regionali
Il Consiglio Direttivo Centrale, subito dopo la propria elezione, elegge nel suo seno il Presidente, i Vice-presidenti, il Segretario Politico ed il suo ufficio di segreteria, e il Tesoriere Regionale. Fanno poi parte di diritto del Consiglio Direttivo Centrale: il Presidente, il Segretario Politico ed il Tesoriere Regionale che hanno ricoperto la rispettiva carica nel triennio precedente.
Il Consiglio Direttivo Centrale, tanto in seduta ordinaria quanti in seduta straordinaria, è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo Centrale durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo Centrale può essere revocato dal Congresso Centrale con la maggioranza di due terzi dei soci presenti ed aventi diritto al voto.
Il Consiglio Direttivo Centrale è presieduto dal Presidente dell’Associazione o dal suo Vicario in caso di sua assenza o impedimento. In caso di impedimento di entrambi, dal Vice-presidente più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo Centrale si riunisce ogni qualvolta sia necessario su convocazione: del Presidente; oppure su richiesta motivata di almeno nove dei suoi componenti ovvero ancora su richiesta motivata di almeno venti soci fondatori ovvero di almeno settanta soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo Centrale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione dell’Associazione, a titolo meramente esemplificativo, i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre al Congresso;
- formalizzare gli atti da sottoporre all’associazione;
- stabilire gli importi delle quote associative, precisando che si intendono a fondo perduto;
- dettare le linee-guida politiche e culturali;
- eleggere il Comitato Esecutivo Centrale stabilendone il numero dei componenti;
- ratificare i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Tesoriere Regionale, da sottoporre alla definitiva approvazione del Congresso Centrale;
- curare l’esecuzione delle delibere del Congresso Centrale;
- predisporre eventuali regolamenti interni o modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione del Congresso Centrale;
- istituire e sopprimere i Dipartimenti, le Commissioni ed i Movimenti come sopra individuati, istituire e sopprimere delegazioni territoriali, comitati tecnici e commissioni che si occupino di aspetti particolari dell’attività dell’associazione;
- stipulare, attraverso deleghe al Presidente, atti, contratti e convenzioni di ogni genere inerenti le attività sociali;
- dare l’adesione dell’associazione ad altri organismi;
- assumere o licenziare il personale fissandone mansioni e retribuzione;
- conferire eventuali procure ad litem;
- vendere, acquistare a vario titolo e permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione subordinatamente alla preventiva autorizzazione del Congresso Direttivo Regionale, espressione dell’Assemblea Generale dei soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’associazione.
ART. 32) IL PRESIDENTE
Viene eletto dal Consiglio Direttivo Centrale fra i suoi componenti.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. Esso è rieleggibile.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo Centrale, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, delegando, a tal uopo, ove lo ritenga necessario, il Tesoriere Regionale o i Tesorieri Provinciali e Cittadini.
Egli conferisce ai singoli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo Centrale.
Egli rappresenta l’associazione in tutte le attività economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, disponendo in ordine agli impegni di spesa e provvedendo all’assunzione ed all’esecuzione delle obbligazioni in nome e per conto dell’associazione.
In caso di suo impedimento, tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vicario o dal Segretario Politico.
Il Presidente può essere rimosso per delibera del Congresso Centrale annuale o all’uopo espressamente convocato su richiesta del Consiglio Direttivo Centrale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o convocato su richiesta contenente espressa mozione di sfiducia inoltrata allo stesso Congresso Centrale da almeno un terzo dei soci fondatori.
ART. 33) CONSIGLIO DI PRESIDENZA
E’ composto dal Presidente, da tre Vice-presidenti (scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo Centrale) e dal Segretario Politico. Due dei Vice-presidenti vengono eletti dal Congresso Regionale, coevamente al Presidente; il Presidente eletto nomina il terzo Vice-presidente. Le funzioni vicarie verranno automaticamente assunte dal Vice-presidente più anziano d’età. Il Consiglio di Presidenza ha funzioni di controllo dell’operato del Presidente e della Segreteria Politica ed è pertanto legittimato ad invocare l’intervento del Collegio dei Probi Viri ogni volta che riterrà violato dal Presidente o da uno o più componenti della Segreteria Politica il dettato statutario o riterrà non attuata la linea politico-culturale determinata dagli organi statutari competenti.
ART. 34) SEGRETERIA POLITICA
E’ composta da un Segretario Politico, che è anche il Portavoce dell’Associazione, e da quattro Vice-segretari Politici: tutti e cinque sono eletti dal Consiglio Direttivo Centrale fra i suoi membri; essi durano in carica tre anni e comunque sino alla celebrazione del successivo Congresso Centrale. Per il primo triennio tutti e cinque vengono praticamente eletti dall’assemblea dei soci fondatori essendo il Consiglio Direttivo Centrale a propria volta eletto dall’assemblea costituente per acclamazione. Sono rieleggibili.
Il Segretario Politico sovrintende alla vita dell’associazione, presiede il Comitato Esecutivo Centrale ed ha il compito di tenere i rapporti con i rappresentanti delle varie forze politiche, con le Scuole, con le Università e con le Istituzioni in genere. Egli presiede l’Ufficio di Segreteria Politica
Tre dei Vice-segretari assolve al compito di coordinare una delle tre zone in cui viene idealmente, per la federazione, divisa la Sicilia: Sicilia Orientale (Catania, Messina, Ragusa e Siracusa), Sicilia Centrale (Agrigento, Caltanissetta ed Enna) e Sicilia Occidentale (Palermo e Trapani). Il quarto fungerà da Segretario Vicario.
L’Ufficio di Segreteria Politica, collegialmente e nelle persone di tutti e cinque i suoi componenti, ha la responsabilità dell’attuazione degli indirizzi politico-culturali determinati dagli organi statutari competenti ed in ciò è coadiuvato dal Comitato Esecutivo Centrale; cura i rapporti con le Associazioni dei Siciliani all’Estero.
L’Ufficio di Segreteria Politica ha inoltre facoltà di istituire, con membri di propria fiducia, un Ufficio Stampa, che curerà i rapporti della federazione con i media e l’immagine della stessa federazione. Di detto Ufficio Stampa potranno altresì avvalersi, d’intesa con l’Ufficio di Segreteria Politica, anche gli altri organi statutari.
Ciascuno dei cinque componenti della Segreteria Politica può essere sfiduciato e revocato dal Consiglio Direttivo Centrale con delibera motivata ed adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ART. 35) COMITATO ESECUTIVO CENTRALE.
Riveste le stesse caratteristiche funzionali degli altri Comitati Esecutivi territoriali (provinciali e cittadini). Deve essere composto da un numero massimo di quindici membri di cui otto scelti tra i “fondatori” e gli altri scelti tra gli “ordinari”.
In più, ratifica le liste dei candidati alle elezioni regionali e politiche.
E’ presieduto dal Segretario Politico.
Coadiuva quest’ultimo e il Presidente nell’attuazione dei programmi politici.
Qualora siano sottoposti a votazione punti discordanti riguardanti scelte politiche da adottare e vi sia parità di voto, prevale la tesi a favore della quale si pronuncia il Segretario Politico.
Sarà, infine, compito del Comitato Esecutivo Centrale redigere un codice comportamentale degli aderenti all’associazione, nonché i singoli eventuali regolamenti di attuazione del presente statuto.
Per quanto concerne ai meccanismi di partecipazione assembleare, si fa riferimento a quanto in precedenza analogamente disposto per gli altri organismi collegiali.
ART. 36) IL TESORIERE CENTRALE
Egli è il Responsabile della Amministrazione dell’Associazione.
Nominato dal Consiglio Direttivo Centrale, ha la facoltà, per espressa delega del Presidente, di porre in essere tutti quegli atti necessari alla gestione amministrativo-contabile dell’associazione: può compiere tutte le operazioni bancarie a carattere ordinario (ivi compresa l’apertura di conti correnti), effettua pagamenti, incassa e recupera i crediti della associazione, provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge e di quelli associativi, gestisce i fondi necessari alla vita associativa. Ha, altresì, cura di predisporre, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio finanziario onde sottoporlo, unitamente ad una sintetica relazione, per ratifica, al Consiglio Direttivo Centrale, previa verifica della regolarità di esso da parte del Collegio dei Revisori, per l’ulteriore presentazione al Congresso Centrale per la definitiva approvazione.
Stante, inoltre, la strutturazione dell’associazione in tre livelli, coincidenti con gli ambiti territoriali regionale, provinciale e cittadino, sono anche previste, per come sopra cennato, le funzioni dei Tesorieri di queste ultime due realtà, con i poteri detti, giusta delega del Presidente dell’Associazione oppure giusta delega del rispettivo presidente (cittadino o provinciale).
Sul Tesoriere Provinciale e sul Tesoriere Cittadino incombe l’onere, a fine esercizio, di rendere il conto della propria gestione al Tesoriere Regionale, previa relazione ai rispettivi Segretari e conseguente approvazione da parte degli stessi, onde consentire l’approntamento del bilancio consuntivo dell’associazione.
Il Tesoriere Regionale predispone, inoltre, lo “stato patrimoniale” nonché i bilanci (consuntivo e preventivo), i quali verranno parimenti sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo Centrale, previa verifica da parte del Collegio dei Revisori per quanto concerne lo “stato patrimoniale”, per l’ulteriore inoltro al Congresso Centrale per la definitiva approvazione.
ART. 37) IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da cinque soci, di cui due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo Centrale al di fuori dei propri componenti. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo. Tale organo avrà cura di nominare al proprio interno un Presidente. Dura in carica tre anni.
Nel caso in cui uno o più revisori dovessero per qualsiasi motivo cessare dalla carica, i membri cessati saranno sostituiti da altrettanti revisori nominati dal Consiglio Direttivo Centrale, convocato a tal uopo dal Presidente dell’associazione.
ART. 38) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Tutti gli associati si impegnano a non assumere (salve eccezioni, ovviamente, in relazione alla gravità dei fatti) iniziative giudiziarie per dirimere eventuali divergenze.
Le controversie fra gli associati e l’associazione, tra gli associati e gli organi dell’associazione, o tra uno o più di questi e l’associazione, saranno risolte da un Collegio di Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di età superiore ai quaranta anni, che non ricoprono cariche associative, nominati dal Consiglio Direttivo Centrale.
Il Collegio decide, altresì, sui ricorsi dei soci avverso l’adozione di provvedimenti disciplinari in loro danno.
Il Collegio decide senza formalità di procedura e dà, a mezzo raccomandata a/r, comunicazione scritta delle proprie decisioni agli interessati, al Presidente e al Segretario Politico entro trenta giorni dalla data del deposito della decisione presso la sede dell’associazione.
Il Collegio svolge funzione di garanzia statutaria e le sue decisioni sono inappellabili e vincolanti per le parti in lite.
Il Collegio provvederà alla nomina di un Presidente e di un Vicepresidente fra i propri componenti.
Esso dà il proprio parere sull’ammissione dei soci onorari; tale parere è vincolante solo se negativo e, in tal caso, deve essere formalmente motivato.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
ART. 39) RICORSO ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA
Avverso le deliberazioni di rigetto di domande di adesione e di provvedimenti di esclusione motivate, stante che dette decisioni incidono su un diritto fondamentale dell’uomo, è dato ricorrere, esclusivamente per questioni attinenti alla legittimità dei provvedimenti di che trattasi, all’Autorità Giudiziaria
ART. 40) FUNZIONI VICARIE
All’occorrenza, ove non espressamente stabilito, è prevista la nomina di dirigenti vicari, aventi comunque carattere transitorio, tant’è che sarà obbligo procedere, entro gg. 60 dalla manifesta impossibilità del titolare di reinsediarsi nella carica, a nuova nomina.
ART. 41) AUTOCONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Ove sopra non specificatamente disposto, tutti gli organi collegiali potranno autoconvocarsi su formale motivata richiesta, da inoltrare al Comitato Esecutivo Centrale, di almeno la metà dei componenti l’organo medesimo.
Il Comitato Esecutivo Centrale dovrà, pertanto, dare corso alla convocazione entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, pena il deferimento al Collegio dei Probiviri.
ART. 42) DIRITTO DI RAPPRESENTANZA
Ciascun socio potrà rappresentare nelle varie assemblee uno, due o tre soci purchè munito di regolare delega scritta e sottoscritta dal delegante.
ART. 43) REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Per quanto qui espressamente non previsto, all’occorrenza, si provvederà ad emanare un Regolamento di attuazione a cura del Comitato Esecutivo Centrale.
ART. 44) GRATUITA’ CARICHE
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli associati competerà solo il rimborso delle spese sostenute, ma solo se e quando l’Associazione ne avrà la disponibilità economica e solo se regolarmente documentate e preventivamente autorizzate dal competente tesoriere (cittadino, provinciale o centrale).
ART. 45) INCOMPATIBILITA’
L’associazione assume, come principio, il divieto del cumulo delle cariche interne con quelle pubbliche ad eccezione di specifici casi sulla cui opportunità si pronuncerà il Consiglio Direttivo Centrale.
ART. 46) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deliberata dall’assemblea dei soci fondatori o dal Congresso Centrale (tanto in seduta ordinaria quanto in seduta straordinaria), con il voto di almeno tre quarti dei presenti, per impossibilità di raggiungere lo scopo sociale e/o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. In caso scioglimento, saranno nominati dalla stessa assemblea che lo ha deliberato, uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell’ente dovrà, al termine della fase di liquidazione, essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o comunque perseguenti scopi di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n° 662 (la c.d. Authority di settore) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 47) LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento, come detto nel precedente art. 47, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto per fini benefici e/o di pubblica utilità, in conformità a quanto deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci fondatori o dal Congresso Centrale, con le maggioranza prevista per le modifiche statutarie e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per l’esecuzione delle relative operazioni saranno nominati, dalla stessa assemblea che ha deliberato lo scioglimento, uno o più liquidatori.
In nessun caso il patrimonio dell’associazione, o ciò che residuerà al netto della passività, potrà essere devoluto agli associati o a privati o ad enti che non abbiano esclusivi scopi benefici.
ART. 48) NORMA TRANSITORIA
In sede di costituzione, si procederà alla nomina:
- del Presidente e dei tre Vicepresidenti;
- dei componenti il Consiglio Direttivo Centrale; a tal proposito, prendendo spunto dalle previsioni statutarie, potranno in prosieguo essere cooptati altri membri nel Consiglio Direttivo Centrale, su motivata proposta di uno speciale Consiglio di Presidenza composto dal Presidente, dai tre Vicepresidenti, dal Segretario Politico, e dai quattro Vicesegretari;
- del Segretario Politico e dei quattro Vicesegretari, scelti nell’ambito dei componenti il Consiglio Direttivo Centrale;
- del Comitato Esecutivo Centrale, su proposta dell’Ufficio di Segreteria Politica;
- di un Tesoriere Regionale scelto fra i componenti del predetto Consiglio Direttivo Centrale.
Detti organi rimarranno in carica tre anni e, al termine del primo triennio, saranno eletti da altra assemblea dei soci regolarmente iscritti (fondatori e non) e così di triennio in triennio fino alla celebrazione del Congresso Centrale successivo allo scadere di un triennio, congresso dal quale verranno avviate le procedure ordinarie di elezione degli organi statutari.
L’elaborazione della linea politico-culturale, fino alla celebrazione del Primo Congresso Centrale, sarà compito del Consiglio Direttivo Centrale.
ART. 49) RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute.
Letto, approvato e sottoscritto.






